GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Rilascio della cartella clinica agli eredi

Anche nella disciplina in materia di protezione dei dati personali è rinvenibile una apposita norma (articolo 82 d.lgs. n. 196 del 2003) che, con riferimento all'informativa ed al consenso al trattamento dei dati personali, stabilisce che questa possa avvenire successivamente all'intervento dell'operatore sanitario, in caso di " impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato". Ora, se i congiunti hanno titolo ad interloquire in questioni così rilevanti concernenti la conservazione della salute, allorchè il familiare ancora in vita sia nell'impossibilità di provvedervi personalmente, a maggior ragione essi devono ritenersi legittimati dopo la sua morte ad acquisire le informazioni di carattere sanitario in possesso dell'Amministrazione. Anche perchè, ove così non fosse, i congiunti del paziente deceduto non potrebbero neppure acquisire quelle informazioni di carattere preliminare necessarie per chiarire eventuali dubbi circa l'efficienza del servizio prestato e l'efficacia e delle cure prestate al loro congiunto.
Consiglio di Stato sez. V, sentenza n.2866

Tratto da Dirittosanitario-avv. Ennio Grassini

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